28 Set Fondi artigianato e somministrazione
Stanziati i fondi previsti dal decreto agosto per il FSBA e il Fondo per i lavoratori in somministrazione Formatemp. Per le agenzie di somministrazione domande dl 8 ottobre 2020
È approvata alla Corte di Conti del decreto il Decreto interministeriale dei dicasteri del Lavoro e dell’Economia. che finanzia, con 500 milioni di euro, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) e il Fondo per la Formazione e il Sostegno al reddito dei lavoratori in Somministrazione (Forma.temp). In particolare sono previsti 375 milioni di euro per il “FSBA” e 125 milioni per “Forma.Temp”.
La registrazione della Corte Dei Conti consente al Ministero del Lavoro di trasferire ai Fondi le somme stanziate nel Decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 per il pagamento degli ammortizzatori sociali ad artigiani e lavoratori somministrati (c.d. Decreto Agosto).
Il 10 settembre, FSBA ha detto la delibera del Consiglio Direttivo di FSBA ove comunica:
I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che a partire dal 30 giugno 2020 hanno già esaurito le diciotto settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all’art. 4 del Regolamento FSBAapprovato il 30 aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati. Il trattamento di assegno ordinario può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n° 104. La richiesta di concessione del trattamento va presentata entro il 30 ottobre 2020.
L’ultima novità del 24 settembre è le Agenzie possono inviare al Fondo, a partire dalle ore 12:00 dell’08 ottobre, fino alle ore 15:00 del 23 ottobre 2020, una dichiarazione per ciascun mese, in forma di autocertificazione con gli elementi di dettaglio delle prestazioni erogate.