Bonus assunzioni: funzionamento dello sgravio totale con il decreto Agosto

Bonus assunzioni: funzionamento dello sgravio totale con il decreto Agosto

Nuovo bonus assunzioni con il decreto Agosto: si parla di una totale diminuzione per le aziende che richiedono un contratto di assunzione a tempo indeterminato.
Novità anche per il turismo e in particolare per gli stagionali. Come funziona:

Bonus assunzioni: in Gazzetta Ufficiale questa è una delle novità delle novità del decreto Agosto. Si tratta di un’occasione per le aziende di assumere a tempo indeterminato e ricevono una diminuzione contributiva totale.
Come funziona?
Nel decreto n.104/2020 entrato in vigore il 15 agosto ci sono le novità per quanto riguarda gli stagionali del turismo e stabilimenti termali.

Il decreto Agosto è stato convertito, senza modifiche all’articolo in esame, nella legge n.126/2020.
Non solo un’occasione che dovrebbe appartenere anche alle aziende che rinunciano alla cassa integrazione.
Nel decreto Agosto è inserito anche un bonus assunzioni ed hoc per il Sud con sgravi contributivi al 30% per le aziende che assumono.

Il bonus assunzioni come funziona il decreto Agosto?

Nel decreto agosto è contenuto il bonus assunzioni e in più sono previste misure specifiche per il turismo.
Il bonus assunzioni che si trova nel decreto agosto con lo sgravio contributivo totale è stato inserito nell’articolo 6, Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato e al comma 1 si legge:

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Alla fine del decreto vengono aggiunti due commi dove viene specificato il bonus assunzioni e rimangono intatti con la conversione in legge. Nello stesso articolo i commi 2 e 3 dicono che:

2. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

3. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il bonus assunzioni al 100% di sgravio contributivo vale se, dopo l’entrata in vigore del decreto, se il contratto determinato viene trasformato nel contratto indeterminato.
Non viene riconosciuto se il lavoratore però ha avuto il contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione nell’azienda.
Il limite massimo nella quale si può trarre vantaggio dal bonus assunzione è di sei mesi.
L’articolo si conclude specificando che lo sgravio contributivo è cumulabile con altri esoneri.
Sempre entro il 31 dicembre 2020 le aziende che hanno rinunciato alla cassa integrazione è previsto per quattro mesi lo stesso esonero contributivo.

Bonus assunzioni: per il turismo

Nuove novità per il turismo con il decreto e con un bonus assunzioni nei termini di un esonero contributivo totale.
A definire il bonus assunzioni a tempo determinato nel settore del turismo è l’articolo 7, trarre vantaggio dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

1. L’esonero di cui all’articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo del predetto articolo 6. 2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’art. 108, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Lo sgravio contributivo totale per le assunzioni riguarda quindi quelle a tempo determinato o con un contratto stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali per un massimo di 3 mesi.