Circolare n. 40 del 02.03.2018 – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani

Circolare n. 40 del 02.03.2018 – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1, commi 100-108 e 113-114) ha introdotto un nuovo incentivo all’assunzione, denominato “incentivo strutturale all’occupazione giovanile Stabile.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata:

  • non abbiano compiuto il 30° anno di età (il 35° anno di età solo per le assunzioni avvenute nel 2018)
  • non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100.

Riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 205/2017) fermo restando il rispetto del requisito anagrafico (per il 2018 35 anni) in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di parttime, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma 114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.

L’incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro  (€ 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06 (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nel caso di dipendenti part time, la soglia dovrà essere riproporzionata alla percentuale part time.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi e decorre dalla data di assunzione del lavoratore.