27 Mar Tracciabilità per il pagamento degli stipendi obbligatorio dal 1° luglio 2018
Tracciabilità per il pagamento degli stipendi obbligatorio dal 1° luglio 2018
La Legge n. 205 del 27/12/2017 denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ovvero la c.d. Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto importanti novità in materia di lavoro.
I commi 910 e seguenti dell’art. 1 prevedono che a partire dal 1° luglio 2018, le retribuzioni o i compensi (o anche acconti) non potranno più essere corrisposti ai lavoratori mediante denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Pagamento dello stipendio: come deve avvenire?
I datori di lavoro o committenti, potranno esclusivamente utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
1)Bonifico Bancario (sul conto corrente del lavoratore),
2)Strumenti di Pagamento Elettronico,
3)Pagamento in contanti presso lo Sportello Bancario o Postale,
4) Emissione di Assegno consegnato al lavoratore.
Le sanzioni
Il datore di lavoro che viola la normativa e paga lo stipendio in contanti subisce una sanzione amministrativa che va da 1.000euro a 5.000euro per ogni dipendente.
Quali lavoratori sono esclusi dal divieto di pagamento dello stipendio in contanti?
Sono esclusi da questo nuovo obbligo esclusivamente i rapporti di lavoro intercorrenti con la Pubblica Amministrazione ed i rapporti nell’ambito del Lavoro Domestico.
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IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE:
COMMA 910 e SS. LEGGE DI BILANCIO 2018 – LEGGE N. 205/2017
910 A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici anni.
- I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
- Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.