Tracciabilità per il pagamento degli stipendi obbligatorio dal 1° luglio 2018

Tracciabilità per il pagamento degli stipendi obbligatorio dal 1° luglio 2018

Tracciabilità per il pagamento degli stipendi obbligatorio dal 1° luglio 2018

La Legge n. 205 del 27/12/2017 denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ovvero la c.d. Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto importanti novità in materia di lavoro.

I commi 910 e seguenti dell’art. 1 prevedono che a partire dal 1° luglio 2018, le retribuzioni o i compensi (o anche  acconti) non potranno più essere corrisposti ai lavoratori mediante denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Pagamento dello stipendio: come deve avvenire?

 

I datori di lavoro o committenti,  potranno esclusivamente utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
1)Bonifico Bancario (sul conto corrente del lavoratore),
2)Strumenti di Pagamento Elettronico,
3)Pagamento in contanti presso lo Sportello Bancario o Postale,
4) Emissione di Assegno consegnato al lavoratore.

Le sanzioni

Il datore di lavoro che viola la normativa e paga lo stipendio in contanti subisce una sanzione amministrativa che va da 1.000euro  a 5.000euro  per ogni dipendente.

Quali lavoratori sono esclusi dal divieto di pagamento dello stipendio in contanti?

 

Sono esclusi da questo nuovo obbligo esclusivamente i rapporti di lavoro intercorrenti con la Pubblica Amministrazione ed i rapporti nell’ambito del Lavoro Domestico.

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IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE:

COMMA 910 e SS. LEGGE DI BILANCIO 2018 – LEGGE N. 205/2017

910 A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici anni.
  5. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  6. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
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